Art. 6.
(Cure palliative).

      1. Al fine di evitare che la sofferenza del malato possa costituire incentivo all'eutanasia o al suicidio medicalmente assistito, le regioni provvedono a incentivare la diffusione delle cure palliative, ai sensi di quanto disposto dal Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative, di cui al decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000, e dell'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000.